Art. 84.
(Misure specifiche di protezione e di prevenzione).

      1. Il datore di lavoro evita l'utilizzazione di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in particolare sostituendoli con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
      2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, nelle attività comportanti rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, se non è tecnicamente possibile sostituire tali agenti, provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso.
      3. Se il ricorso a quanto previsto nei commi 1 e 2 non è tecnicamente possibile anche in relazione alla natura dell'attività, il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 82,

 

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provvede affinché l'esposizione sia ridotta per quanto tecnicamente possibile e, in ogni caso, a un livello non superiore al valore limite, mediante l'adozione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:

          a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

          b) appropriate misure organizzative;

          c) misure di protezione collettiva alla fonte del rischio, quali adeguata ventilazione generale dell'ambiente di lavoro e aspirazione localizzata. In particolare, le attrezzature di lavoro che comportano pericoli dovuti ad emissioni di agenti chimici pericolosi sotto qualunque forma, quale gas, vapori, liquidi, aerosol, polveri o fibre, devono essere munite di idonei dispositivi di ritenuta o di captazione situati il più vicino possibile al punto di emissione;

          d) misure igieniche congrue con l'entità del rischio; in particolare, sulla base della valutazione del rischio e comunque nelle attività che comportano rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i lavoratori devono essere dotati di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili e i DPI devono essere custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione;

          e) misure di protezione individuale, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

          f) sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi dell'articolo 88.

      4. Nelle attività di cui al comma 2, il datore di lavoro, oltre alle misure previste al comma 3, limita al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e permette l'accesso alle aree interessate soltanto alle persone autorizzate.
      5. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato

 

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livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro provvede periodicamente, e ogni qualvolta sono modificate le condizioni di esposizione, ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, anche al fine di individuare eventuali esposizioni anomale. La misurazione è effettuata con metodiche standardizzate, di cui un elenco non esaustivo è riportato nell'allegato XIII, parte D, o, in mancanza, con metodiche appropriate, e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione stessa.
      6. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate.
      7. I risultati delle misurazioni di cui al comma 5 sono allegati al documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e resi noti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro tiene conto di tali misurazioni per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 82 o conseguenti ad esso.
      8. Ai fini della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle proprietà chimico-fisiche degli agenti chimici, sulla base della valutazione dei rischi e dei princìpi generali di prevenzione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
      9. Quando la natura dell'attività non consente di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve:

          a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dare luogo a incendi o ad esplosioni, ovvero l'esistenza

 

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di condizioni avverse che potrebbero provocare danni fisici per i lavoratori ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

          b) limitare, anche attraverso misure procedurali e organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e nella sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

      10. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro e adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
      11. Il datore di lavoro adotta le necessarie misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari o mette a disposizione sistemi di soppressione delle esplosioni o dispositivi di sfogo della pressione di esplosione.
      12. In presenza di agenti chimici pericolosi che possono dare luogo alla formazione di atmosfere esplosive si applica il capo II.
      13. Le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e successive modificazioni, si considerano norme di buona tecnica. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 1956 si considerano buone prassi.